La legge 147/2013 ha istituito, con decorrenza 01.01.2013, la tassa rifiuti (TARI) ed ha contestualmente abrogato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

 

Le norme che disciplinano la TARI anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ricalcano sostanzialmente quelle che disciplinavano la TARES anno 2013 che a loro volta hanno obbligato il Comune ad adottare significativi cambiamenti rispetto alla strutturazione della TARSU anno 2012.

 

Di seguito si segnalano le principali modifiche:

- l’introito della TARI anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (come anche la TARES anno 2013) deve interamente coprire le spese sostenute per la gestione del servizio relativo ai rifiuti. La TARSU anno 2012 copriva soltanto l’ 88,07% delle spese.

- La legge suddivide le utenze in due fasce: “domestiche” (le abitazioni) e “non domestiche” (tutte le restanti) che a loro volta si suddividono in ulteriori e predeterminate 34 categorie.

- Il tributo è composto da una quota fissa applicata ai metri quadrati di superficie imponibile e da una quota variabile che nelle utenze domestiche è parametrata al numero dei componenti del nucleo familiare.

- Le tariffe della quota fissa e variabile di tutte le categorie di utenze vengono calcolate attraverso una procedura stabilita dalla legge. Il Comune, per ogni categoria, può solo individuare, all’interno di un minimo e un massimo inderogabili, l’indice di produzione di quantità e qualità di rifiuti che a sua volta concorre a determinare l’ammontare della tariffa. Nella TARI 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (come anche per la TARES 2013) il Comune di Cortona ha utilizzato tale parametro in modo da attenuare il più possibile la variabilità del tributo rispetto alla TARSU 2012.

 

Come si determina l’importo complessivo della TARI a carico del contribuente

Parte comunale. La tassa è calcolata moltiplicando la tariffa della categoria per i metri quadrati imponibili; nelle utenze domestiche la quota variabile è calcolata sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare rilevato all’anagrafe comunale al 31 maggio di ogni anno (per i non residenti si assume che il numero degli occupanti sia 3); applicando le eventuali riduzioni spettanti si ottiene la TARI di competenza comunale. La tipologia delle riduzioni della TARI ricalca - sostanzialmente - quella della vecchia TARSU dell’anno 2012 e quella della vecchia TARES dell’anno 2013.

Parte provinciale. La parte provinciale della TARI è calcolata applicando il 4,7% alla parte comunale (percentuale invariata rispetto alla vecchia TARSU dell’anno 2012 e alla vecchia TARES dell’anno 2013).

Parte statale. Con la TARI anno 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 non è più dovuta la maggiorazione statale di 0,30 euro per metro quadrato di superficie imponibile prevista nella TARES anno 2013.

 

Riduzioni e agevolazioni

Nella TARI sono state confermate tutte le riduzioni previste per la vecchia TARES:

“Abitazioni uso stagionale” (abitazioni di soggetti non ivi residenti, non affittate né date in comodato e adibite ad uso stagionale) – riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale fino al 31.12.2014 - riduzione del 15% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale dal 01.01.2015 (riduzione incrementata con delibera di consiglio comunale n. 41 del 06.07.2015); per l'anno 2020 la riduzione è stabilita nel 20%.

“Attività uso stagionale” (utenze non domestiche ove si svolge un’attività per un periodo inferiore a 183 giorni l’anno) – riduzione del 30% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;

“Zona non servita” (cassonetto di raccolta indifferenziata o postazione di prossimità più vicini all’immobile tassato posti ad oltre 1 km) – riduzione del 70% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale fino al 31.12.2014 - riduzione del 60% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale dal 01.01.2015 (riduzione ridotta con delibera di consiglio comunale n. 41 del 06.07.2015);

“Produzione di rifiuti speciali” (utenze ove si producono rifiuti classificati con codice CER “pericolosi”) – riduzione del 40% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;

“Abitazione rurale” (abitazione nella quale vi hanno la residenza gli agricoltori) – riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale;

“Commercio all’ingrosso” (utenze ove si esercita solo il commercio all’ingrosso) – riduzione del 70% solo della quota variabile della parte comunale.

“Commercio all’ingrosso e al dettaglio” (utenze ove si esercita contemporaneamente il commercio all’ingrosso e al dettaglio) - riduzione del 50% solo della quota variabile della parte comunale.

“Compostaggio utenze domestiche” (utenze dotate di composter per il compostaggio dei rifiuti organici) - riduzione del 20% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale.

“Recupero rifiuti utenze non domestiche” (attività che dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti) – riduzione a consuntivo fino al 50% della quota fissa e della quota variabile della parte comunale.

“Utilizzo pannolini lavabili utenze domestiche” (utenze domestiche con presenza di bambini di età inferiore a tre anni e che utilizzano pannolini lavabili) - riduzione di 40,00 euro per anno. Riduzione introdottacon delibera di consiglio comunale n. 30 del 29.04.2016.

“Conferimento rifiuti differenziati presso il CDR Biricocco di Camucia” (utenze domestiche che conferiscono i rifiuti differenziati presso il centro di raccolta in loc. Biricocco) - riduzione variabile da 5,00 euro fino ad un massimo di 80,00 euro a seconda del quantitativo e della qualità dei rifiuti conferiti.

Scade il 30 settembre 2020 il termine per presentare la richiesta per l’applicazione della riduzione per rifiuti avviati al recupero per le utenze non domestiche per l'anno di imposta 2019. La suddetta riduzione è disciplinata dall’art. 25 del regolamento comunale TARI.

Scade il 31 marzo 2021 il termine per presentare la richiesta per l’applicazione della riduzione per rifiuti avviati al recupero per le utenze non domestiche per l'anno di imposta 2020. La suddetta riduzione è disciplinata dall’art. 25 del regolamento comunale TARI.

 

Pagamento – Scadenze

Il pagamento deve essere effettuato con i modelli F24 inviati dal Comune presso qualsiasi sportello bancario o postale (senza alcuna corresponsione di commissioni). In caso di smarrimento o deterioramento è possibile richiedere all’Ufficio Tributi – anche telefonicamente – una nuova stampa e invio dei modelli stessi.

La TARI relativa all’anno 2020 va pagata – secondo quanto previsto dal regolamento comunale e in analogia con la vecchia tassa rifiuti – in 3 rate di pari importo scadenti rispettivamente:

il 30 settembre 2020

il 31 ottobre 2020

il 31 dicembre 2020

In alternativa la TARI relativa all’anno 2020 può essere pagata in una unica soluzione. In questo caso la scadenza è fissata per il 01 dicembre 2020.

 

Informazione e chiarimenti

I contribuenti sono pregati di verificare la correttezza dei dati contenuti nel dettaglio delle utenze evidenziati negli avvisi di pagamento e comunicare ogni incongruenza all’Ufficio Tributi Comune Cortona (tel. 0575 637267/231/211/255 - apertura dal lunedì, mercoledì e venerdì: 8.30-13.00 martedì e giovedì: 15.00-17.30 e-mail: tributi@comune.cortona.ar.it) che è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Documenti

Ultimo agg.to: 09/05/2023